Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2074/2023, dopo un’approfondita ricognizione delle disposizioni istitutive del nuovo Canone Patrimoniale di Concessione Autorizzazione ed Esposizione Pubblicitaria e del contesto normativo in cui esso s’innesta, richiama quel “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” che per primo deve guidare l’interprete in sede applicativa ai sensi dell’art. 12/I comma delle Disposizioni sulla legge in generale.
È così, quindi, che il Tribunale – in funzione di giudice di appello – ha ritenuto riformare la sentenza depositata dal Giudice di Pace di Padova che, discostandosi dal dato letterale – normativo, aveva ridotto il CPCAEP alla mera sostituzione dell’imposta comunale di pubblicità tenendo conto della sola componente impositiva dimenticando, invece, quella patrimoniale, fulcro dell’intera riforma voluta con la Legge 160/2019.
Il CPCAEP non è, infatti, una mera riedizione dei prelievi abrogati (dei quali, oltretutto, alcuni tributi ed altri di canoni); tale nuovo corrispettivo patrimoniale trae elementi dai pregressi prelievi ma se ne distingue avendo una propria autonomia e specificità; tant’è vero che il legislatore ne ha previsto la sua “istituzione” da parte degli Enti legittimati (ovvero Comuni, Province, Città Metropolitane).
Il MEF ed i giudici amministrativi hanno confermato, a più riprese, tale volontà e finalità legislativa rispondendo alle continue sollecitazioni contrarie – che vorrebbero ripristinare l’abrogato regime – in contesto normativo rafforzato anche dalle modifiche operate con la Legge 197/2022 sul comma 818 che, di fatto, confermano la patrimonialità: infatti, ricomprendendo nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, ne deriva che l’unico criterio da seguire per l’individuazione del soggetto attivo è la proprietà/pertinenza della strada di tal che il canone verrà corrisposto per intero senza sdoppiamenti e/o parcellizzazioni.
Il Tribunale di Padova ritiene, quindi, che nel caso dell’esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all’interno di un centro abitato di popolazione inferiore a diecimila abitanti, il Canone sarà dovuto soltanto all’Ente Provincia, proprietario della strada, prescindendo che la mera attività amministrativa dell’autorizzazione all’esposizione del messaggio pubblicitario spetti all’Ente Comune secondo le disposizioni di cui agli art. 23, comma 4, ed art. 24 D.Lgs. 285/92
Il Tribunale di Padova si esprime anche sul criterio di parità del gettito e pone l’accento sulla facoltà concessa agli Enti dalla Legge istitutiva di disciplinare il prelievo in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi abrogati: non è la legge istitutiva che si prefigge di garantire la parità di gettito ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi; regolamentazione, specifica il Tribunale, che riguarderà non soltanto il gettito relativo all’esposizione pubblicitaria ma l’insieme delle entrate.