Differimento termine approvazione Regolamento al 31 luglio 2021 e proroga validità documenti amministrativi sino al 30.03.2022
Con la Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 28 del 28 maggio 2021, si è chiarita – nell’ambito delle misure di sostegno in favore degli Enti territoriali – la facoltà al differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione sino al 31.07.2021 prevista dall’art. 52 comma 2 del DL 25.05.2021 n. 73, in fase di conversione. L’elencazione dei Comuni che beneficiano di tale facoltà è pubblicata sia sul portale ministeriale che sul sito dell’Associazione A.I.C.A.P. www.aicap.it. Tale facoltà ha consentito, dunque, agli Enti ritardatari di dare corso – tra l’altro – anche all’approvazione del Regolamento relativo al Canone Unico e pertanto le Aziende interessate possono controllare presso gli Albi pretori on line oppure contattando direttamente gli Uffici Comunali e/o degli Enti concessionari per verificare eventuali deliberazioni circa il Canone Unico e valutarne l’eventuale impugnazione che, si rammenta, è da calcolarsi prudenzialmente in 60 giorni a partire dall’adozione della deliberazione stessa.
Si ricorda, altresì, che l’art. 103 DL 18/2020 convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020 n. 27 al comma 2 sexies al comma 2 ha disposto che: <<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza>>. Il comma 2-sexies Legge conv. cit., ha ulteriormente disposto che <<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2>>. Rientrano nell’ambito dei provvedimenti amministrativi anche le autorizzazioni e concessioni rilasciate dagli Enti in materia di pubblicità (Comuni, Province ed anche ANAS e/o di altri Enti concessionari) sicché gli stessi vanno, per il momento, ritenuti sospesi fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza. Stato di emergenza che è stato prorogato dal DL 105 del 23.07.2021 sino al 31.12.2021 e pertanto, aggiungendovi ulteriori 90 giorni, la scadenza sarà al prossimo 30.03.2022.