Canone Unico in pubblicità Esterna
Una delle questioni più spinose nell’applicazione del Canone Unico riguarda proprio il soggetto legittimato: la contesa tra Comuni e Province si è avviata già all’indomani della pubblicazione della Legge 27.12.2019 n. 160 con la lettura del comma 818 per il quale <<nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285>>.
ll MEF, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota prot.35089 del 9.07.2021 a firma del Direttore dell’Ufficio Giovanni Spalletta, chiarisce che <<… relativamente ad entrambi i canoni, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale …>>.
Riepilogando:
– per i tratti di strada all’interno del centro abitato di Comune con popolazione superiore ai 10mila abitanti, Ente proprietario Comune, il Canone Unico va pagato al Comune.
– per i tratti di strada dentro il centro abitato di Comune con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, Ente proprietario Provincia, il Canone Unico va pagato soltanto alla Provincia.
– per i tratti di strada dentro il centro abitato di Comune con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, Ente concessionario ANAS e/o simili, il Canone Unico va pagato solo ad ANAS.
– per i tratti di strada comunali, fuori e dentro il centro abitato, Ente proprietario Comune, il Canone Unico va pagato al Comune.
– per i tratti di strada fuori il centro abitato di Comune con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, Ente proprietario Provincia, il Canone Unico va pagato soltanto alla Provincia.
– per i tratti di strada fuori il centro abitato, Ente proprietario Provincia ed a prescindere che il Comune abbia popolazione superiore o inferiore a 10mila abitanti, il Canone Unico va pagato soltanto alla Provincia.
– per i tratti di strada fuori il centro abitato di Comune con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, Ente concessionario ANAS e/o simili, il Canone Unico va pagato solo ad ANAS.
Il MEF non è nuovo a tale linea d’indirizzo: già in occasione di “Telefisco 2021”, svoltosi lo scorso 28 gennaio 2021, tra i vari chiarimenti forniti, il Dipartimento si era espresso sulla questione della debenza del Canone Unico qualora gli impianti pubblicitari si trovassero installati su tratti stradali di proprietà della Provincia, ma autorizzati, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 285/92 dal Comune. Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione, ha risposto il MEF, non è il criterio in base al quale stabilire a quale Ente il canone vada corrisposto: << … per quanto riguarda il Canone patrimoniale il comma 819 della Legge n. 160/2019 distingue i due presupposti impositivi del Canone in questione, mentre il comma 820 dispone che l’applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni. Tale principio risponde all’esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie, principio che in passato era stato consolidato nell’art. 63, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in cui gli Enti coinvolti sono diversi. Tale perdita di gettito, quindi, può essere recuperata dalla Provincia sulla base di quanto stabilito dalla disposizione prevista dal comma 817. La possibilità di condivisione del prelievo tra i due Enti è esclusa dal chiaro tenore delle disposizioni appena indicate>>.
La Provincia, pertanto, è certamente titolare del Canone Unico e soggetto destinatario dello stesso per le installazioni pubblicitarie che si trovano lungo i tratti stradali in sua proprietà ed ha, dunque, pieno titolo a prevederlo e riscuoterlo attraverso il proprio Regolamento.
Viceversa, per gli stessi ma speculari motivi, il Comune si ritiene non possa pretendere il pagamento del Canone Unico sui tratti che sono in proprietà della Provincia, seppure, rispetto a questi, è chiamato a svolgere attività amministrativa.
Il Dipartimento, dunque, non ritiene condividere le tesi pretensive dei Comuni e loro Concessionari che, invece, hanno già rivendicato l’incasso del Canone Unico anche sui tratti di strada provinciali, fuori del centro abitato o correnti all’interno del centro abitato ma con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, in una sorta di continuità con l’abrogato comma 4 dell’articolo 38 D.Lgs. 507/93; anzi, esplicitamente, il MEF sottolinea la diversità dei contenuti delle nuove disposizioni rispetto al previgente sistema impositivo.
Le ripercussioni, neanche a dirlo, gravano sugli operatori pubblicitari già chiamati dagli Enti al pagamento di importi non correttamente elaborati né di pertinenza con il risultato di un contenzioso, ancora allo stato in fase di sviluppo, che s’impone in un momento così delicato per l’economia del Paese.