L’emergenza sta mettendo a dura prova l’ambiente di lavoro: dalla paura di contrarre il Covid-19 agli adempimenti obbligatori in appendice ai Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), passando per la necessità di comportamenti responsabili. Nella speranza di archiviare al più presto la pandemia, anche grazie allo strumento dei vaccini, tante sono le domande che affollano le giornate di chi prova a ripartire o a non fermarsi con la propria attività.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? Può chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
La risposta a queste domande arriva dal Garante della Privacy, in quanto il tema coinvolge la sfera del trattamento dei dati personali e della normativa sulla Privacy (normata in Italia dal decreto legislativo 196/2003 e aggiornata con il recepimento del Regolamento Europeo n. 2016/679 c.d. GDPR – General Data Protection Regulation, direttamente applicabile dal 25 maggio 2018).
La questione, tuttavia, coinvolge tre più ampi profili:
È possibile chiedere conferma ai dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può richiedere informazioni o documentazione, neanche in considerazione dell’attuale pandemia. Non importa se i dipendenti si dicono d’accordo con la raccolta del dato: il trattamento non può considerarsi lecito per lo squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente si occupa di trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, le informazioni relative alla vaccinazione per gli specifici scopi di sorveglianza sanitaria e verifica dell’idoneità alla mansione (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Non può però trasferire i dati al datore di lavoro, il quale può acquisire soltanto i giudizi sull’idoneità del dipendente e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni espresse dal medico (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
La vaccinazione anti Covid-19 può essere richiesta ai dipendenti come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni?
NI. Sul tema è ancora atteso un intervento del legislatore nazionale che tenga conto della situazione epidemiologica in atto e delle evidenze scientifiche sull’efficacia e affidabilità medico-scientifica del vaccino. Al momento, è sempre il medico competente l’unico autorizzato a trattare i dati sanitari del dipendente, comprese le vaccinazioni. Questo però non significa che il rischio Covid-19 non venga preso in considerazione in sede di valutazione di idoneità alla mansione. Allo stato, nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici durante il lavoro – come ad esempio nelle professioni sanitarie – si applicano le “misure speciali di protezione” previste per alcuni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). Al datore di lavoro non resta che, ancora una volta, attuare le disposizioni ponderate del medico competente.
In generale, il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma come equilibrare il dritto del singolo e quello della collettività nella tutela della salute? Un suggerimento viene dal filosofo greco Platone: “Il medico che ha a che fare con gli uomini liberi, diversamente dal medico degli schiavi, deve convincere il suo paziente a sottomettersi alla cura, e ragionare con lui per mezzo di argomenti razionali, cioè persuaderlo, non minacciarlo soltanto”.
Nello specifico, i temi di igiene e sicurezza sul lavoro sono tutelati dagli artt. 2, 32, 35 e 41 della Costituzione, secondo i quali la salvaguardia della persona e della sua integrità psico-fisica non possono essere condizionati dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva per quanto riguarda la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri. La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal Testo Unico 81 del 2008, che ha abrogato la precedente legge 626 del 1994. Per il resto, per far fronte alle nuove sfide imposte dal Covid-19, non rimane che attendere un eventuale intervento del legislatore, come auspicato dallo stesso Garante della privacy.