

Supponiamo di ricevere un decreto ingiuntivo sulla base dell’emissione di fatture. Noterete che i conti non tornano. È difatti ormai prassi che gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro riportino una doppia tassazione: una quota fissa di 200 euro sull’atto giudiziario o decreto ingiuntivo (prevista dal DPR 131/1986) e una quota proporzionale sul rapporto giuridico ritenuto sussistente, da parte dell’Agenzia delle entrate, tra debitore e creditore, sia esso contrattualizzato o meno.
Questa doppia tassazione si ritiene ingiusta in richiamo a due principi:
In particolare, due pronunce chiariscono il quadro: la Commissione Tributaria Regionale di Milano (pronuncia n. 4210 del 10.09.2018), nel dare ragione alla ricorrente, osserva come l’atto di ricognizione di debito sia sottoposto alla tassa di registro solo se utilizzato, mentre nel caso esaminato l’unico fondamento dell’ingiunzione sono le fatture (con riferimento alla sentenza della Suprema Consulta n. 24107/2014). Peraltro, osserva la Commissione nella stessa pronuncia – seguita poi da numerose altre provinciali e regionali – in merito al regime (fisso o proporzionale) che si dovrebbe seguire per la tassazione dell’atto che rientra in campo Iva, entra in gioco il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro sopra espresso.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (n. 28559 del 06.11.2019), nel dare parimenti ragione alla ricorrente, definisce quando debba intendersi corretta l’applicazione dell’imposta di registro agli atti enunciati (prevista dall’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Testo unico dell’imposta di registro-TUR). Secondo i giudici della Suprema Corte, affinché l’atto enunciato possa essere sottoposto a tassazione proporzionale, deve essere non solo nominato o richiamato ma interamente contenuto nell’atto giudiziario/decreto ingiuntivo già soggetto ad imposta fissa, con espressa indicazione degli elementi essenziali validi a poterlo configurare quale atto autonomo rispetto al decreto ingiuntivo.