La legge 160/2019 (articolo 1, commi dal 816 al 847) introduce il Canone Unico, ridisegnando la fiscalità locale e abrogando:
- l’imposta Comunale di Pubblicità, la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (contenute nel D.Lgs. 507/93);
- il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) e il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) (contenuti nel D.Lgs. 446/97);
- il canone di cui all’art. 27 commi 7 e 8 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, tranne quelli connessi a prestazioni di servizi.
L’obiettivo manifestato dal legislatore è quello di attuare una semplificazione, accorpando spettanze ben diverse tra loro nel Canone Unico e rimettendo buona parte delle competenze fiscali statali agli enti locali. Il risultato, però, appare ben lontano. E intanto la scelta porta con sé una inevitabile confusione di regolamenti e un altrettanto atteso caos interpretativo con inevitabile contenzioso: 7.903 Comuni italiani (rilevamento dell’01.07.2020) e quindi, potenzialmente, 7.903 regolamenti diversi che renderanno estremamente difficile la vita degli operatori pubblicitari.
Di seguito le principali novità introdotte dal Canone Unico, da approvare da parte di ogni amministrazione comunale e provinciale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione:
- pagamento obbligatorio attraverso PagoPa, il sistema digitale nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica amministrazione che sostituisce i precedenti bonifici e/o bollettini postali;
- trattandosi di un canone patrimoniale, le tariffe vengono decise da ogni Comune e Provincia con un proprio regolamento, senza tetti massimi all’importo (almeno per gli impianti pubblicitari, mentre è prevista una soglia massima di aumento per i mercati). La legge fissa una base di partenza, modulabile da ogni ente locale affinché possa garantirsi un’entrata pari a quella dei canoni e dei tributi aboliti;
- sarà il giudice ordinario a pronunciarsi sulle problematiche interpretative e applicative (su tutte, la correttezza dell’avviso di accertamento), non più le Commissioni Tributarie, secondo il valore della controversia. Se inferiore a 5.000 euro si ricorrerà al Giudice di Pace; se superiore, al Tribunale ordinario. I termini per l’impugnazione rimangono gli stessi, cioè 60 giorni; ma se prima, trascorso questo termine, era previsto l’obbligo di notifica dell’ingiunzione di pagamento per dare il via all’azione esecutiva, adesso – già dal 01.10.2020 – gli avvisi sono immediatamente esecutivi (a stabilirlo è la riforma della riscossione locale, all’art. 96 della Legge 160/2019).
E tra regolamenti che si potrebbero definire fin troppo innovativi e altri con previsioni tariffarie fuori mercato, non pochi problemi di applicazione si stanno già manifestando a causa dello scollamento tra ente beneficiario del Canone Unico ed ente chiamato al rilascio dei titoli autorizzatori/concessori per il settore pubblicitario. Se prima la situazione risultava chiaramente definita (con una pacifica divisione di poteri tra Comuni e Province a livello di concessioni, nulla osta e oneri da percepire), adesso la confusione è tale da generare, in vari casi, la richiesta di un doppio o addirittura triplo canone.
In sintesi: altro che semplificazione!